La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Caccia, Paolo Eusebi, ha approvato il calendario venatorio 2012/2013. La stagione avrà inizio il 1 settembre 2012 e terminerà il 31 gennaio 2013. “L’attività venatoria - sottolinea Eusebi - condotta con prudenza, rispetto delle regole, trova anche per la stagione 2012/2013, puntuale disciplina nel calendario approvato. Questo tiene conto delle diverse esigenze rappresentate dalle categorie interessate e coniuga le istanze di tutela faunistico ambientale con un esercizio venatorio equilibrato e responsabile da parte dei cacciatori. Il calendario, sottoposto al parere dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale) conferma le dovute tutele nelle Zone di protezione speciale e nei Siti di importanza comunitaria della Rete Natura 2000”. L’assessore Eusebi, inoltre, sottolinea l’importanza, per questa stagione venatoria, dell’applicazione del nuovo regolamento regionale per la gestione e il controllo degli ungulati: “Un’innovazione per tutto il territorio marchigiano che consentirà una più corretta, coerente e capillare attività venatoria e che introdurrà, tra l’altro, ulteriori e mai praticate forme di prelievo”, nonché il nuovo tesserino venatorio che “consentirà alla Regione il rispetto delle priorità indicate dall’Unione europea e la raccolta di informazioni sulle catture delle diverse specie”. Il calendario, nello stabilire i periodi per la selezione degli ungulati, introduce, per questa forma, l’utilizzo di munizioni atossiche. Infine, per quanto riguarda lo storno, sarà, come consuetudine, adottato uno specifico atto sulla base delle disposizioni ministeriali e comunitarie. Per quanto riguarda le singole specie cacciabili, questi i dettagli. - Tortora: dal 1 settembre al 31 ottobre; - merlo: dal 16 settembre al 31 dicembre; - colombaccio: dal 1 settembre al 27 gennaio 2013; - ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, alzavola, germano reale e marzaiola: dal 1 settembre al 27 gennaio 2013; - lepre, coniglio selvatico, starna, fagiano pernice rossa; dal 16 settembre al 2 dicembre; - quaglia: dal 16 settembre al 31 dicembre; - allodola: dal 1 ottobre al 31 dicembre; - volpe, tordo bottaccio, cesena, tordo sassello, folaga, canapiglia, codone, fischione, mestolone, moriglione, moretta, pavoncella, beccaccino, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, combattente: dal 16 settembre al 31 gennaio; - cinghiale: domenica 14 ottobre; dal 21 ottobre al 20 gennaio 2013 nelle giornate di mercoledì , sabato e domenica (ad esclusione della forma occasionale); - coturnice: dal 3 ottobre al 21 novembre; - beccaccia: dal 4 ottobre al 31 dicembre; dal 2 gennaio al 20 gennaio 2013, con eventuale sospensione del prelievo al verificarsi delle seguenti condizioni: 1. mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4 giorni consecutivi; 2. presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. per più di tre giorni; 3. presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore. Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili: - settembre: sabato 1 – domenica 2 - mercoledì 5 - domenica 16 – mercoledì 19 – sabato 22 – domenica 23 – mercoledì 26 – sabato 29 – domenica 30; - dal 1 ottobre al 31 gennaio 2013: tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì, fermo restando che il prelievo delle specie lepre, fagiano, starna, coturnice, cinghiale e coniglio selvatico è consentito nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica; - dall’1 ottobre al 29 novembre: la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì. Nei giorni 1 – 2 – 5 settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie nelle modalità e negli orari di seguito indicati, senza l’ausilio del cane: tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano reale e marzaiola: dalle ore 5.30 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,30. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito da appostamento con l’obbligo da parte del cacciatore di raggiungere il sito di caccia con l’arma scarica ed in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale. L’occupazione del sito e l’installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di 12 ore dall’orario di caccia. |