Dalle Marche: Arrigoni (Lega), puniti in modo eccessivo dalla normativa antiriciclaggio i cittadini inconsapevoli Stampa
Giovedì 26 Aprile 2018 16:44

Palazzo Madama, ha commentato le gravi storture contenute in una norma del decreto antiriciclaggio del 2017, che ha dato attuazione alla direttiva UE 2015/849, generando insostenibili sanzioni a danno dei cittadini. “La ratio della direttiva è quella di contrastare la circolazione illecita del denaro per fini di finanziamento dell’attività terroristiche o per riciclaggio delle attività criminali, non certo quella di vessare i piccoli risparmiatori inconsapevoli”, continua il Senatore. “A tal proposito bisogna segnalare che gli istituti di credito non hanno provveduto a ritirare i blocchetti degli assegni bancari e postali né hanno informato i propri clienti della nuova normativa; e senza un pronto intervento da parte del legislatore, molti altri cittadini, ancora in possesso di vecchi blocchetti degli assegni, potrebbero continuare ad emetterne con importi superiori al limite e senza la clausola di non trasferibilità”. “Dovrebbe spettare allo Stato la tutela dei clienti degli istituti di credito, anche prevedendo forme di informazione obbligatoria da parte degli stessi istituti; mentre questi ultimi avrebbero dovuto mettere a conoscenza i propri clienti delle modifiche normative per i principi di trasparenza e per etica professionale”. “Per queste ragioni –  spiega Paolo Arrigoni, primo firmatario di un’interrogazione indirizzata al Ministero dell’Economia e delle Finanze – la Lega ha chiesto al Ministro Padoan che venga messa in atto una campagna informativa, anche tramite l’obbligo per gli istituti di credito, per mettere a conoscenza i cittadini sulle nuove norme antiriciclaggio. Inoltre, anche a seguito del parere della Commissione Finanze della Camera dei Deputati fornito lo scorso febbraio e che ha evidenziato la sproporzionalità del sistema sanzionatorio, chiediamo che vengano corrette urgentemente le pene pecuniarie, riparametrando anche le sanzioni già applicate”.

da Sen. Paolo Arrigoni.

Interrogazione a risposta scritta

al Ministro dell'economia e delle finanze:

il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, è stato da ultimo modificato ed integrato dal decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 90, il cosiddetto decreto antiriciclaggio, che a sua volta ha attuato la direttiva (UE) 2015/849 di modifica della normativa comunitaria del 2005;

la nuova lettera dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231, al comma 5, recita che "gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità";

ultimamente, in virtù di questa norma, molti cittadini sono stati ingiustamente accusati di antiriciclaggio e il Ministero dell'economia e delle finanze sta comminando loro delle pesantissime multe (dai 3.000 ai 50.000 euro), con possibilità di definizione del procedimento solo mediante oblazione, ossia effettuando un pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa (circa 16.000 euro) o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione (6.000 euro), come stabilito dall'articolo 65, comma 9 del predetto decreto legislativo n. 231/2007. Si rischia, dunque, di dover pagare, per un importo di poco superiore ai 1.000 euro, un'oblazione di 6.000 euro o una sanzione minima di 3.000 euro;

il comma 4 del citato articolo 49 stabilisce soltanto, al comma 4, che: "i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera". La dicitura "non trasferibile" può essere infatti anche trascritta manualmente;

gli istituti di credito non hanno provveduto a ritirare i blocchetti degli assegni bancari e postali, perché la normativa non lo prevede, né però hanno informato i propri clienti della nuova normativa sull'antiriciclaggio, incuranti del fatto che molti piccoli risparmiatori, inconsapevoli dei rischi, potessero utilizzare questo metodo di pagamento per importi superiori ai 1.000 euro. I soggetti interessati, dagli istituti di credito ai notai, sono obbligati esclusivamente alla comunicazione alle autorità competenti dell'amministrazione finanziaria dell'avvenuta emissione o incasso dell'assegno non conforme alla normativa vigente;

senza un pronto intervento da parte del legislatore, molti altri cittadini, ancora in possesso dei vecchi blocchetti di assegni, potrebbero continuare ad emettere assegni con importi superiore al limite di 1.000 euro senza la clausola di non trasferibilità;

da un lato, le banche e gli istituti di credito avrebbero dovuto mettere a conoscenza i propri clienti delle nuove modifiche alla normativa antiriciclaggio, anche in presenza di un vulnus normativo, sia per i principi di trasparenza che informano una corretta pratica dell'attività bancaria sia per ragioni di etica professionale;

dall'altro, il legislatore statale avrebbe dovuto prevedere una maggiore tutela per i clienti degli istituti di credito, ben consapevole della posizione di debolezza contrattuale dei piccoli risparmiatori e della loro oggettiva impossibilità di conoscenza della nuova normativa, prevedendo forme di informazione obbligatoria da parte degli stessi istituti;

la direttiva europea del 2015 ha generato, a danno dei cittadini, gravi sanzioni pur se, in realtà, la ratio della norma europea volesse contrastare la circolazione illecita del denaro per fini di finanziamento della attività terroristiche o per riciclaggio delle attività criminali;

infatti, il parere della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, dato lo scorso febbraio in sede di esame dell'atto di governo n. 504 (Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2258 che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio), ha evidenziato la sproporzionalità del sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 90/2017 e ha proposto di adeguarlo all'entità e alla tipologia della violazione commessa. In particolare, per le operazioni di importo esiguo, il parere ha richiesto di correggere le pena pecuniarie: "in conformità agli stessi principi di adeguatezza e proporzionalità previsti dal diritto dell’Unione europea, dalla quarta direttiva antiriciclaggio e ai criteri di delega per il recepimento della direttiva, prevedendo, in tale contesto, l’applicazione di tale meccanismo di parametrazione delle sanzioni amministrative pecuniarie anche alle violazioni intervenute dall’entrata in vigore";

se il Ministro interrogato, considerate la particolarità della questione esposta in premessa e tenuto conto della forte sproporzionalità delle sanzioni già irrogate ai cittadini, non ritenga opportuno assumere le necessarie iniziative, anche di carattere legislativo d'urgenza, al fine di rivedere il sistema sanzionatorio previsto attualmente dal decreto legislativo 90/2017, cosiddetto decreto antiriciclaggio, vagliando la necessità dell'applicazione della riparametrazione anche alle sanzioni già applicate, in virtù del principio del favor rei;

se il Ministro interrogato, stante le proprie competenze, non voglia al più presto intraprendere una campagna informativa al fine di mettere a conoscenza i cittadini della modificata normativa sull'antiriciclaggio, e in particolare dell'obbligo della clausola di non trasferibilità per assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori al limite di 1.000 euro;

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno intraprendere le opportune iniziative, presso le sedi competenti, compresa la Banca d'Italia, al fine di stabilire l'obbligo, per tutti gli istituti di credito e i soggetti interessati, di informare i propri clienti in maniera chiara ed esaustiva dell'avvenuta modifica della normativa del suddetto comma 5 dell'articolo 49, specificando altresì le possibili fattispecie sanzionatorie in cui potrebbero incorrere.

Paolo Arrigoni