Ancona: L’onorevole PD Piergiorgio Carrescia sulla stabilizzazione dei precari Stampa
Giovedì 07 Dicembre 2017 17:14
esami e/o titoli in relazione alle medesime attività svolte; la procedura può essere stata espletata anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione; 3. abbia maturato, al 31/12/2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. In merito al punto 1), la circolare Madia specifica che rientra nella stabilizzazione anche chi, all’atto dell’avvio delle procedure di assunzione a tempo indeterminato non è in servizio. Viene però precisato che ha la priorità di assunzione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del d. lgs. 75/2017 (22 giugno 2017). Questo criterio risulta essere prioritario a tutti gli altri criteri eventualmente stabiliti dall’amministrazione per definire l’ordine di assunzione a tempo indeterminato. In merito al calcolo dei mesi (punto 3), la Circolare precisa che ai fini del computo dei 36 mesi negli ultimi otto anni, valgono anche i periodi riferiti a contratti diversi, anche come tipologia di rapporto, purché riferiti alla medesima amministrazione e alla medesima attività. Sono comunque esclusi: i contratti di lavoro a tempo determinato per incarichi dirigenziali salvo quanto previsto per il personale, anche dirigenziale, del Servizio Sanitario Nazionale; il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali; i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Una Pubblica Amministrazione, per il triennio 2018-2020, può bandire concorsi riservati, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili per i precari che: a) siano titolari, dopo il 28 agosto 2015 5 di un contratto di lavoro flessibile ( anche co.co.co) presso l’amministrazione che bandisce il concorso; b) abbiano maturato, al 31/12/2017, almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso. Per la Pubblica Amministrazione non è necessario esperire la mobilità preventiva prevista dall’art. 30 d.lgs. 165/2001; deve però aver previsto le figure da assumere nel Piano Triennale del Fabbisogno del personale con la relativa copertura finanziaria. Se manca ancora questo Piano le Amministrazioni possono procedere lo stesso alle assunzioni a partire dal 2018 tenendo conto dei limiti delle proprie risorse finanziarie e delle figure professionali già presenti nella pianta organica. Il “decreto salva-precari” fa divieto alle Amministrazioni, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione dei precari, di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile per le professionalità interessate d tali procedure. Per chi partecipa alle procedure di stabilizzazione è ammessa la proroga dei contratti a termine nelle more della conclusione delle procedure speciali di reclutamento. Se le amministrazioni intendono utilizzare le procedure di reclutamento speciale a partire dal 2018 e sono in grado di indicare le professionalità da reclutare possono effettuare la proroga o il rinnovo dei contratti a termine dei precari anche prima dell’inizio delle procedure di stabilizzazione per garantire la continuità dei servizi. Norme ad hoc sono previste per gli enti di ricerca e per i lavoratori del SSN. Il decreto è applicabile anche ai lavoratori socialmente utili (LSU) tant’è che posticipa al 31 dicembre 2020 il termine finale del 31 dicembre 2018 entro il quale è possibile definire i loro processi di assunzione; amplia poi le risorse finanziarie utilizzabili e prevede, a determinate condizioni, la possibilità di proroga degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018. Con successivo DPCM saranno indicate le condizioni necessarie per l’attuazione della relativa disciplina. Le Pubbliche amministrazioni potranno bandire concorsi per titoli ed esami finalizzati a valorizzare, con l’attribuzione di apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata da personale che abbia intrattenuto tre anni di servizio, con rapporto di lavoro flessibile (concetto più ampio di quello di “collaborazione coordinata e continuativa”) nello stesso ente che bandisce il concorso. Ciò significa che la valorizzazione dell’esperienza professionale maturata è riferibile a tutte le tipologie di lavoro flessibile. Per leggere il testo della Circolare clicca qui: circolare-madia-precariato-3_2017.

da on. Piergiorgio Carrescia